Allegato XVII del regolamento REACH: cos’è e perché è fondamentale per l’industria chimica?
Il Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), adottato dall’Unione Europea nel 2006 con il Regolamento (CE) n. 1907/2006, ha come obiettivo principale quello di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che le sostanze chimiche possono presentare. All’interno di questo quadro legislativo, l’Allegato XVII svolge un ruolo essenziale, in quanto disciplina le restrizioni specifiche all’uso di alcune sostanze pericolose nei prodotti immessi sul mercato all’interno dello Spazio economico europeo.
Che cos’è l’Allegato XVII?
L’ Allegato XVII del Regolamento REACH contiene un elenco dettagliato di sostanze, miscele o articoli per le quali sono descritti gli usi consentiti, quelli vietati, limiti di concentrazione concessi, eventuali deroghe e/o obblighi. In altre parole, questo allegato limita o vieta la fabbricazione, l’uso o l’immissione sul mercato di sostanze chimiche quando queste presentano un rischio inaccettabile per la salute o per l’ambiente e quando tale rischio non può essere adeguatamente gestito con altre misure.
Ogni voce dell’allegato specifica:
- la sostanza o il gruppo di sostanze soggette a restrizioni;
- gli usi interessati;
- le eccezioni applicabili;
- eventuali limiti di concentrazione consentiti.
L’allegato contiene attualmente più di 70 voci ed è costantemente aggiornato in base agli sviluppi scientifici e alle valutazioni dei rischi effettuate dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
Che tipo di sostanze sono soggette a restrizioni?
L’ Allegato XVII copre un’ampia gamma di sostanze utilizzate in diversi settori industriali. Alcune delle categorie più comuni includono:
- Metalli pesanti: come piombo, cadmio e mercurio.
- Ftalati: plastificanti presenti nei prodotti in PVC.
- Idrocarburi policiclici aromatici (IPA): si trovano comunemente nella gomma e nella plastica.
- Ammine aromatiche e coloranti azoici: utilizzati nei tessuti e nelle tinture.
- Solventi organici volatili (VOC): in vernici, adesivi e prodotti per la pulizia.
Alcuni esempi concreti di restrizioni sono:
- Voce 63: limita gli ftalati DEHP, DBP, BBP e DIBP nei giocattoli e negli articoli per l’infanzia.
- Voce 72: impone limiti alle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) negli articoli tessili e nelle calzature.
- Voci da 28 a 30: regolano l’uso delle sostanze CMR nelle miscele dei consumatori.
Chi sono i soggetti coinvolti?
Le restrizioni di cui all’Allegato XVII sono obbligatorie per tutte le aziende che producono, importano, distribuiscono o utilizzano sostanze chimiche, sia come materia prima, che in miscele o come parte di prodotti finiti (articoli). Ciò include:
- Produttori e importatori di prodotti.
- Distributori e grossisti.
- Aziende di commercio al dettaglio e di e-commerce.
- Utilizzatori a valle e formulatori.
Il rispetto di queste restrizioni non è solo essenziale per evitare sanzioni e blocchi doganali, ma anche per mantenere la fiducia dei consumatori e la sostenibilità aziendale a lungo termine.
Come viene aggiornato l’Allegato XVII?
L’elenco delle sostanze soggette a restrizione di cui all’allegato XVII viene regolarmente modificato sulla base di:
1. valutazioni scientifiche del rischio effettuate dal Comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA;
2. proposte di restrizioni da parte degli Stati membri o della Commissione europea;
3. consultazioni pubbliche in cui l’industria e le altre parti interessate possono presentare commenti;
A seguito della valutazione, la Commissione europea adotta le nuove restrizioni mediante regolamenti delegati, che vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore in date specifiche a seconda dei casi.
Quali sono i rischi di non conformità?
La mancata osservanza delle restrizioni stabilite nell’Allegato XVII può avere conseguenze legali e commerciali significative, tra cui:
- richiamo di prodotti dal mercato;
- sanzioni economiche o amministrative;
- perdita di licenze o autorizzazioni operative;
- danno all’immagine aziendale e perdita di fiducia dei consumatori.
Per questo motivo, è essenziale che le aziende mantengano un efficace sistema di gestione della conformità, con un monitoraggio continuo degli aggiornamenti del REACH.
Cosa può fare la tua azienda per conformarsi all’Allegato XVII?
La conformità all’Allegato XVII non si limita alla revisione di un elenco di sostanze, ma richiede un approccio proattivo e strategico lungo tutta la catena di approvvigionamento. Alcune raccomandazioni chiave sono:
- audit e classificazione dei prodotti per identificare le sostanze potenzialmente soggette a restrizioni;
- richiesta ai fornitori di schede di dati di sicurezza (SDS) aggiornate;
- stabilire controlli interni e procedure per il monitoraggio della conformità;
- disporre di una consulenza tecnica specializzata per interpretare correttamente i requisiti di legge.
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