CLP UE: verso l’allineamento alle ultime revisioni del GHS
Il 17 agosto 2026 l’Unione Europea ha condiviso con i membri della World Trade Organization (WTO) la bozza del regolamento delegato che andrebbe a modificare il regolamento CLP negli allegati I, III, IV, V, VI, VIII.
Lo scopo è quello di allineare il CLP alle revisioni 8, 9 e 10 del GHS e parzialmente anche alla revisione 11.
Revisioni 8, 9 e 10 del GHS
Introducono modifiche fondamentali tra cui:
- nuovi criteri, procedure di classificazione, elementi di comunicazione dei pericoli, logiche decisionali e linee guida per le sostanze chimiche sotto pressione, nonché modifiche volte a gestire meglio il loro rischio di esplosione quando non si trovano nella configurazione di trasporto;
- frasi di precauzione riviste e ulteriormente razionalizzate per migliorare la comprensione da parte degli utenti;
- uso di metodi di sperimentazione non basati sugli animali per la classificazione dei rischi per la salute relativi a determinate classi di pericolo;
- nuove disposizioni per l’uso di dati in vitro/ex vivo e di metodi non basati sulla sperimentazione per la valutazione della corrosione ed irritazione cutanea;
- allineamento della strategia di classificazione, delle linee guida e degli strumenti relativi ai metalli e ai composti metallici con le disposizioni relative alla classificazione della tossicità acquatica a lungo termine.
Revisione 11 del GHS
Gli unici aspetti dell’undicesima revisione coperti dal regolamento delegato riguardano i criteri di classificazione e disposizioni per gli aerosol e miscele sensibilizzanti per la pelle.
La decisione di attuare parzialmente l’undicesima revisione eviterà inutili oneri amministrativi derivanti dalla doppia revisione delle stesse disposizioni a breve distanza l’una dall’altra, per la decima e undicesima revisione del GHS.
Tempistiche
Entro il 16 ottobre 2026 possono essere inviati eventuali commenti.
L’adozione è prevista per il quarto trimestre del 2026
Dalla data di pubblicazione in GU, il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo e l’applicazione obbligatoria scatterà dopo 24 mesi. I prodotti già immessi sul mercato potranno godere del periodo transitorio di 48 mesi.