15 June 2026

ECHA pubblica i nomi delle società notificanti nell’inventario C&L

A partire dal 1° luglio 2026 aumenterà il livello di trasparenza in Europa con la pubblicazione dei nomi delle aziende che hanno presentato notifiche all’inventario di classificazione ed etichettatura (C&L).

Perché i nomi delle società vengono pubblicati nell’inventario C&L?

La modifica è dovuta alla revisione del Regolamento sulla classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) –  Regolamento (UE) 2024/2865 – ed ha lo scopo di promuovere il confronto tra le aziende sulla classificazione e l’etichettatura della stessa sostanza.

Infatti, l’articolo 1, paragrafo 23, del Regolamento 2024/2865 ha modificato l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento CLP, imponendo all’ECHA l’obbligo di pubblicare le denominazioni sociali dei notificanti C&L, salvo nei casi in cui il notificante giustifichi debitamente perché tale pubblicazione sia potenzialmente dannosa per i propri interessi commerciali o per quelli di qualsiasi altra parte interessata.

Il considerando (31) del regolamento 2024/2865 spiega che ciò ha lo scopo di agevolare l’adempimento, da parte dei notificanti, dell’obbligo di raggiungere un accordo sulla classificazione e l’etichettatura della stessa sostanza, consentendo loro di sapere chi contattare.

Modalità di pubblicazione

I nomi saranno pubblicati nella sezione C&L della banca dati ECHA CHEM per ciascuna classificazione e per ciascuna sostanza. In caso di notifica di gruppo, ECHA pubblicherà solo il nome del notificante che agisce per conto del gruppo e non quello dei singoli membri del gruppo, a meno che non abbiano presentato anche una propria notifica C&L per la stessa sostanza.

Saranno pubblicati i nomi delle aziende presenti in tutte le notifiche C&L presentate all’ECHA; ciò include sia le notifiche C&L esistenti (ovvero quelle presentate prima del 1° luglio 2026) sia quelle nuove.

Anche i nomi dei dichiaranti della sostanza saranno pubblicati nell’inventario C&L, in linea con quanto già pubblicato nei fascicoli di registrazione REACH. Le richieste di riservatezza relative al nome dell’azienda ai sensi del regolamento REACH che sono state accettate dall’ECHA saranno rispettate nell’inventario C&L.

Richiesta di riservatezza e valutazione da parte di ECHA

Le aziende possono presentare una richiesta di riservatezza del nome della propria azienda facendone richiesta entro il 30 giugno 2026, tramite aggiornamento della notifica C&L stessa in IUCLID.

Per avvalersi di questa eccezione alla pubblicazione dei nomi delle aziende nell’inventario C&L, è necessario fornire una motivazione legittima relativa a tale sostanza, che dimostri come tale pubblicazione possa potenzialmente danneggiare i propri interessi commerciali o quelli di qualsiasi altra parte interessata.

IUCLID mette a disposizione alcune categorie di giustificazioni per il campo «Richiesta di riservatezza sul nome del notificante: categoria di giustificazione» nell’intestazione della notifica C&L:

  • violazione di un accordo di riservatezza
  • persona fisica
  • sostanza non pericolosa
  • attività PPORD
  • divulgazione di informazioni strategiche dell’azienda
  • divulgazione del coinvolgimento nella produzione di sostanze chimiche specializzate
  • divulgazione della formulazione dei prodotti
  • attività di ricerca e sviluppo scientifico

Come indicato nell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento CLP, è previsto che la valutazione delle richieste di riservatezza relative al nome dell’azienda nelle notifiche C&L assuma più la forma di un’attività di screeningL’Agenzia adotta misure per individuare richieste di riservatezza indebite, compresi lo screening automatizzato e controlli manuali a campione.»).

Non bisognerà quindi aspettarsi un esito della valutazione. Qualora venisse effettuata una valutazione, l’azienda avrà possibilità di essere ascoltati prima che ECHA prenda una decisione definitiva di non accettare la richiesta di riservatezza.

Autore

Lisam Italy