Modifica della FAQ 1727: nuova interpretazione di ECHA - Lisam

24 Luglio 2025

Modifica della FAQ 1727: nuova interpretazione di ECHA

Codice UFI in etichetta dopo il periodo transitorio si o no?

Il 1° gennaio 2025 ha segnato la fine del periodo transitorio, dopo il quale tutte le miscele classificate come pericolose per i pericoli fisici e per la salute, immesse sul mercato dell’UE, devono riportare il codice UFI in etichetta.

Nel mese di maggio, ECHA ha tenuto un webinar (Poison centre notifications: beyond the transition period) sulle modifiche apportate dal Regolamento UE 2024/2865 in tema di notifiche PCN per le miscele pericolose, ai sensi dell’articolo 45 e Allegato VIII del CLP.

Durante il webinar è stata fornita una nuova interpretazione per le miscele che hanno goduto del periodo transitorio fino al 1° gennaio 2025, modificando la FAQ 1727.

IERI – prima della modifica della FAQ 1727

Secondo la versione 5.0 della guida sull’Allegato VIII del CLP, “la rietichettatura per includere l’UFI non è necessaria per le miscele cui si applica il periodo transitorio e che sono già state messe a disposizione di un distributore prima del 1º gennaio 2025 in quanto il soggetto obbligato ha ottemperato agli obblighi prima di immetterle sul mercato. Ciò vale fintantoché il distributore non effettui modifiche”.

Significava che, dopo la fine del periodo transitorio le miscele pericolose immesse sul mercato, e coperte da una notifica agli organi nazionali, potevano continuare ad essere commercializzate anche senza il codice UFI in etichetta.

OGGI – dopo la modifica della FAQ 1727

Il 4 giugno 2025, ECHA ha aggiornato la FAQ 1727 relativa alle miscele pericolose già immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2025, cambiando completamente le carte in regola.

Infatti, a partire dal 1° gennaio 2025tutte le miscele soggette a notifica (ai sensi dell’articolo 45 e Allegato VIII del CLP) e presenti sugli scaffali dei distributori devono riportare un UFI in etichetta, altrimenti non si è conformi.

Questa nuova posizione di ECHA, obbliga:

  • i distributori a richiedere ai loro fornitori il codice UFI ed apporlo in etichetta anche tramite adesivi;
  • gli utilizzatori a valle e gli importatori, nonché i distributori re-brander, a fare la notifica e fornire il codice UFI.

ECHA ha annunciato che la nuova versione della guida sull’Allegato VIII è già in fase di revisione e si adatterà ai cambiamenti del CLP. Verranno rimossi i riferimento al periodo transitorio, ormai passato.

Quali sono le conseguenze?

Questa nuova ed improvvisa posizione di ECHA, tramite la FAQ 1727, crea ulteriormente confusione per le aziende che dovranno scontrarsi con la difficoltà nell’ottenere (in tempi brevi) informazioni lungo la catena di approvvigionamento; con la pianificazione del lavoro per il controllo degli imballaggi dei prodotti presenti ancora sugli scaffali e già distribuiti ed eventuali investimenti per l’apposizione del codice UFI o rietichettatura.

Come muoversi?

In Italia è necessario attendere le indicazioni e considerazioni da parte del Ministero della Salute, organo nazionale di controllo, in quanto le FAQ pubblicate da ECHA rappresentano unicamente una guida per gli utilizzatori su come comportarsi in determinate circostanze e non una base legale.

Autore

Lisam Italy