29 April 2026

L’UE limita l’uso del 2,4-DNT nei prodotti: cosa cambia con la nuova voce 83 del regolamento REACH

L’Unione Europea continua a rafforzare i controlli sulle sostanze pericolose e, questa volta, punta l’attenzione sui prodotti immessi sul mercato. Con l’inserimento della voce 83 nell’Allegato XVII del regolamento REACH, il 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) è ora soggetto a nuove restrizioni che riguardano direttamente gli articoli, compresi quelli importati.

Si tratta di un cambiamento significativo, poiché estende il controllo oltre la produzione e l’uso industriale per concentrarsi su ciò che alla fine arriva nelle mani dei consumatori e degli utilizzatori professionali.

Il 2,4-DNT è una sostanza classificata come cancerogena di categoria 1B e viene utilizzata in diversi processi industriali, dalla produzione di poliuretani alle applicazioni nel settore automobilistico o nei sistemi tecnici.

Viene incorporata in diversi articoli come:

  • componenti per il settore automobilistico (come airbag o pretensionatori);
  • materiali industriali e plastiche tecniche;
  • apparecchiature elettroniche o componenti specializzati.

Per il 2,4-DNT non è possibile derivare un DNEL, il che significa che non esiste un livello di esposizione completamente privo di rischi per la salute umana.

Ciò ha indotto le autorità europee ad adottare misure più severe.

La nuova restrizione introduce un punto fondamentale: i prodotti non potranno contenere 2,4-DNT in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso.

Questo limite mira a impedire un uso intenzionale e a ridurre l’esposizione delle persone attraverso prodotti di uso quotidiano o industriali.

Un aspetto importante è che la misura non vieta completamente l’uso del 2,4-DNT.

Esistono alcune eccezioni:

  • applicazioni in ambienti industriali controllati
  • applicazioni disciplinate da altre normative specifiche (come gli esplosivi o determinati prodotti soggetti a regolamentazione)

L’obiettivo non è quello di eliminare la sostanza in ogni contesto, ma di limitarne la presenza laddove possa comportare un’esposizione diretta.

Le aziende dispongono di un periodo di transizione di 12 mesi per adeguarsi alla nuova normativa.

Questo margine consente di rivedere i prodotti, adeguare i processi e rafforzare i controlli nella catena di approvvigionamento.

Sebbene possa sembrare una misura tecnica, ha implicazioni molto concrete:

  • la restrizione riguarda soprattutto gli importatori, che dovranno verificare la composizione dei prodotti;
  • impone di migliorare la tracciabilità e il controllo dei fornitori;
  • rafforza la responsabilità in merito ai prodotti commercializzati nell’UE.

Inoltre, la normativa parte dal presupposto che esistano alternative valide, il che facilita l’adozione di articoli che non contengono questa sostanza.

Al di là del caso del 2,4-DNT, questa misura riflette una tendenza sempre più evidente nella legislazione europea: controllare non solo le sostanze, ma anche i prodotti finali.

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Autore

Lisam Italy