29 April 2026

Cosmetici: pubblicato il regolamento (UE) 2026/909

L’Unione Europea ha pubblicato il regolamento (UE) n. 2026/909 il 28 aprile 2026, che modifica gli allegati II, III, V e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009. Vengono introdotte nuove restrizioni e condizioni d’uso per diverse sostanze impiegate nei prodotti cosmetici.

Il regolamento introduce modifiche relative a numerosi ingredienti presenti in prodotti quali profumi, tinture per capelli o creme solari. Tra questi figurano:

  • Acido 2-idrossibenzoico fenilmetil estere (Benzyl Salicylate)
  • Trifenilfosfato (Triphenyl Phosphate)
  • Zeolite d’argento e di zinco (Ammonium Silver Zinc Aluminium Silicate)
  • 3,7-dimetil-2,6-ottadienale (Citral)
  • 2-[4-(dietilammino)-2-idrossibenzoil]- benzoato di esile (DHHB)
  • Sali di zinco idrosolubili
  • Composti di alluminio
  • Coloranti come HC Blue No. 18, di HC Red No. 18, di HC Yellow No. 16
  • Altri ingredienti quali l’olio di vetiver acetilato.

Il regolamento non introduce un divieto generale, ma modifica le voci corrispondenti negli allegati del regolamento (CE) n. 1223/2009.

A seconda della sostanza, tali cambiamenti possono comportare:

  • Limiti relativi alla concentrazione massima consentita
  • Nuovi requisiti in materia di etichettatura (ad esempio, per gli allergeni)
  • Limitazioni relative a determinati tipi di prodotti
  • Verifica delle condizioni di sicurezza in base all’utilizzo

Queste modifiche si riflettono direttamente in allegati quali:

  • Allegato III (sostanze soggette a restrizioni)
  • Allegato IV (coloranti)
  • Allegato VI (filtri UV)

e si basano sulle valutazioni del Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori (SCCS), che analizza i rischi associati agli ingredienti cosmetici.

L’aggiornamento riguarda diversi tipi di ingredienti:

  • sostanze profumate, alcune delle quali con potenziale sensibilizzante, come il salicilato di benzile o il citrale, ampiamente utilizzate nelle fragranze;
  • coloranti utilizzati nei prodotti per capelli;
  • ingredienti utilizzati nelle formulazioni tecniche, come i filtri UV.

In tutti i casi, il regolamento agisce attraverso la revisione delle condizioni normative contenute negli allegati, anziché introdurre descrizioni generali nel testo del regolamento stesso. L’obiettivo è migliorare l’informazione al consumatore e ridurre i rischi di sensibilizzazione, in particolare per i prodotti di uso frequente.

La nuova normativa obbligherà le aziende a rivedere le formulazioni esistenti, ad adeguare l’etichettatura dei prodotti, a verificare il rispetto dei nuovi limiti e a coordinarsi con i fornitori di materie prime.

Inoltre, sarà fondamentale gestire correttamente i periodi di transizione per evitare il ritiro dei prodotti dal mercato.

Il regolamento (UE) n. 2026/909 non stabilisce un unico periodo di transizione, ma applica il sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Le modifiche agli allegati includono periodi di adeguamento che consentono di continuare a commercializzare i prodotti già fabbricati e di gestire le scorte, sempre entro le date di applicazione stabilite. Le aziende devono pianificare la riformulazione o il ritiro progressivo dei prodotti per garantire la conformità normativa.

Il quadro normativo dell’UE è uno dei più rigorosi al mondo in materia di sicurezza dei cosmetici ed è in continua evoluzione per garantire un elevato livello di protezione ai consumatori. Per questo motivo, le aziende devono reagire rapidamente a questo tipo di aggiornamenti.

È possibile consultare il testo ufficiale del regolamento cliccando qui.

Autore

Lisam Italy