Cosmetici: pubblicato il regolamento (UE) 2026/909
L’Unione Europea ha pubblicato il regolamento (UE) n. 2026/909 il 28 aprile 2026, che modifica gli allegati II, III, V e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009. Vengono introdotte nuove restrizioni e condizioni d’uso per diverse sostanze impiegate nei prodotti cosmetici.
Quali sostanze sono interessate?
Il regolamento introduce modifiche relative a numerosi ingredienti presenti in prodotti quali profumi, tinture per capelli o creme solari. Tra questi figurano:
- Acido 2-idrossibenzoico fenilmetil estere (Benzyl Salicylate)
- Trifenilfosfato (Triphenyl Phosphate)
- Zeolite d’argento e di zinco (Ammonium Silver Zinc Aluminium Silicate)
- 3,7-dimetil-2,6-ottadienale (Citral)
- 2-[4-(dietilammino)-2-idrossibenzoil]- benzoato di esile (DHHB)
- Sali di zinco idrosolubili
- Composti di alluminio
- Coloranti come HC Blue No. 18, di HC Red No. 18, di HC Yellow No. 16
- Altri ingredienti quali l’olio di vetiver acetilato.
Cosa cambia con il nuovo regolamento?
Il regolamento non introduce un divieto generale, ma modifica le voci corrispondenti negli allegati del regolamento (CE) n. 1223/2009.
A seconda della sostanza, tali cambiamenti possono comportare:
- Limiti relativi alla concentrazione massima consentita
- Nuovi requisiti in materia di etichettatura (ad esempio, per gli allergeni)
- Limitazioni relative a determinati tipi di prodotti
- Verifica delle condizioni di sicurezza in base all’utilizzo
Queste modifiche si riflettono direttamente in allegati quali:
- Allegato III (sostanze soggette a restrizioni)
- Allegato IV (coloranti)
- Allegato VI (filtri UV)
e si basano sulle valutazioni del Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori (SCCS), che analizza i rischi associati agli ingredienti cosmetici.
Particolare attenzione a profumi, coloranti e filtri UV
L’aggiornamento riguarda diversi tipi di ingredienti:
- sostanze profumate, alcune delle quali con potenziale sensibilizzante, come il salicilato di benzile o il citrale, ampiamente utilizzate nelle fragranze;
- coloranti utilizzati nei prodotti per capelli;
- ingredienti utilizzati nelle formulazioni tecniche, come i filtri UV.
In tutti i casi, il regolamento agisce attraverso la revisione delle condizioni normative contenute negli allegati, anziché introdurre descrizioni generali nel testo del regolamento stesso. L’obiettivo è migliorare l’informazione al consumatore e ridurre i rischi di sensibilizzazione, in particolare per i prodotti di uso frequente.
Impatto sul settore cosmetico
La nuova normativa obbligherà le aziende a rivedere le formulazioni esistenti, ad adeguare l’etichettatura dei prodotti, a verificare il rispetto dei nuovi limiti e a coordinarsi con i fornitori di materie prime.
Inoltre, sarà fondamentale gestire correttamente i periodi di transizione per evitare il ritiro dei prodotti dal mercato.
Periodo di adattamento
Il regolamento (UE) n. 2026/909 non stabilisce un unico periodo di transizione, ma applica il sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Le modifiche agli allegati includono periodi di adeguamento che consentono di continuare a commercializzare i prodotti già fabbricati e di gestire le scorte, sempre entro le date di applicazione stabilite. Le aziende devono pianificare la riformulazione o il ritiro progressivo dei prodotti per garantire la conformità normativa.
Agire di fronte a una normativa in continua evoluzione
Il quadro normativo dell’UE è uno dei più rigorosi al mondo in materia di sicurezza dei cosmetici ed è in continua evoluzione per garantire un elevato livello di protezione ai consumatori. Per questo motivo, le aziende devono reagire rapidamente a questo tipo di aggiornamenti.
È possibile consultare il testo ufficiale del regolamento cliccando qui.