12 June 2025

Regolamento (UE) 2025/1090: modifica dell’Allegato XVII REACH

Con il ๐‘…๐ธ๐บ๐‘‚๐ฟ๐ด๐‘€๐ธ๐‘๐‘‡๐‘‚ (๐‘ˆ๐ธ) 2025/1090 ๐ท๐ธ๐ฟ๐ฟ๐ด ๐ถ๐‘‚๐‘€๐‘€๐ผ๐‘†๐‘†๐ผ๐‘‚๐‘๐ธ ๐‘‘๐‘’๐‘™ 2 ๐‘”๐‘–๐‘ข๐‘”๐‘›๐‘œ 2025, lโ€™๐€๐ฅ๐ฅ๐ž๐ ๐š๐ญ๐จ ๐—๐•๐ˆ๐ˆ del REACH viene integrato con due nuove restrizioni per la N,N-dimetilacetammide (๐ƒ๐Œ๐€๐‚) e lโ€™1-etilpirrolidin-2-one (๐๐„๐).

Sono solventi aprotici utilizzati in vari contesti industriali e da utilizzatori professionali come reagenti in laboratorio; come solventi nella formulazione di miscele nei prodotti agrochimici, farmaceutici e chimica fine; nella produzione di vernici; nei processi di estrazione e produzione di petrolio.

Sono sostanze giร  note per essere dannose per la riproduzione e per il feto.

Infatti, figurano nell’allegato VI del CLP – sostanze con classificazione ed etichettatura armonizzata – e sono classificate come:

N,N-dimetilacetammide (๐ƒ๐Œ๐€๐‚)Repr. 1B, Acute Tox. 4
1-etilpirrolidin-2-one (๐๐„๐)Repr. 1B

I Paesi Bassi e la proposta di restrizione

La proposta di restrizione รจ stata preparata e presentata all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) dai Paesi Bassi nell’aprile 2022 a norma dellโ€™articolo 69, paragrafo 4, del REACH al fine di avviare la procedura di restrizione.

Il fascicolo, conforme all’allegato XV, ha dimostrato la necessitร  di unโ€™azione a livello dellโ€™Unione, che andasse oltre le misure giร  adottate, per affrontare i rischi per la salute dei lavoratori esposti alla DMAC e al NEP e ha proposto di applicare restrizioni alla fabbricazione, allโ€™uso e allโ€™immissione sul mercato della DMAC e del NEP in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele.

La valutazione dei pericoli collegati alla DMAC e al NEP รจ stata condotta prendendo in considerazione gli effetti sistemici di tali sostanze su diversi endpoint: viene indicato, sia per la DMAC che per il NEP, un livello derivato senza effetto (DNEL) per lโ€™inalazione a lungo termine e uno per lโ€™esposizione cutanea a lungo termine, determinati sulla base di studi occupazionali sugli esseri umani e di studi sugli animali riguardanti la tossicitร  per lo sviluppo, le alterazioni di biochimica clinica e il peso e la funzionalitร  del fegato. In aggiunta, per il NEP รจ stato indicato un DNEL anche per lโ€™esposizione acuta per inalazione.

Le restrizioni: n.80 per DMAC e n.81 per NEP

1. Viene vietato l’immissione sul mercato, la produzione e l’uso di questi solventi aprotici in concentrazioni pari o superiori allo 0,3% dopo il 23 dicembre 2026, a meno che le aziende non rispettino i limiti di protezione dei lavoratori (DNEL) concordati per inalazione e per esposizione cutanea.

DNELDMACNEP
esposizione a
lungo termine per inalazione
13 mg/m34,0 mg/m3
esposizione cutanea a lungo termine1,8 mg/kg di peso corporeo al giorno2,4 mg/kg di peso corporeo al giorno

2. Non devono essere prodotte o utilizzate come sostanze in quanto tali oppure come costituenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 23 dicembre 2026 tranne nel caso in cui vengano adottate le misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che lโ€™esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al punto 1.

3. Gli obblighi ai punti 1 e 2, si applicheranno a partire dal 23 giugno 2029 in relazione all’immissione sul mercato per l’uso o all’uso del DMAC come solvente nella produzione di fibre artificiali.

Approfondimento sull’Allegato XVII

Cos’รจ l’Allegato XVII e perchรจ รจ importante per l’industria chimica? Leggi il nostro approfondimento cliccando sul pulsante di seguito:

Autore

Lisam Italy