Novità introdotte con l’ADR 2025 - Lisam

1 Luglio 2025

Novità introdotte con l’ADR 2025

Oggi, 1° luglio 2025, diventa obbligatoria l’applicazione dell’edizione 2025 dell’ADR (Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), accordo siglato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia con la Legge del 12 agosto 1962 n.1839.

A livello europeo il trasporto terrestre ed interno di merci pericolose è regolamentato dalla Direttiva 2008/68/CE, recepita in Italia con il D. Lgs 27 gennaio 2010, n.35. Recentemente, la Direttiva 2020/1833 della Commissione ha modificato gli allegati della Direttiva 2008/68/CE per garantire l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia.

L’ADR, soggetto a revisione biennale, è entrato in vigore il 1° gennaio 2025, ma la misura transitoria al capitolo 1.6.1.1 ha consentito di usufruire del periodo transitorio di 6 mesi, nei quali poter ancora fare riferimento alle disposizioni della versione precedente del 2023.

Date le numerose modifiche del testo dell’ADR 2025, di seguito vengono riportate e riassunte quelle più rilevanti.

Nella PARTE 1:

  • al paragrafo 1.1.3.1 lettera a) viene inserito un nuovo sottoparagrafo relativo alle merci pericolose inizialmente destinate al loro uso personale o domestico o alle loro attività ricreative o sportive e che sono trasportate come rifiuti.
  • Modificata la definizione di “Grado di riempimento”: il rapporto, espresso in %, tra il volume di liquido o solido introdotto a 15 ºC nel mezzo di contenimento e il volume del mezzo di contenimento pronto per l’impiego.
  • Nuove misure transitorie aggiunte al capitolo 1.6, tra cui quella del 1.6.2.24 (trasporto dei gas dei numeri ONU 1006, 1013, 1046 e 1066 in bombole) applicate fino al 31 dicembre 2026. Si noti che l’ADR 2025 prevede l’eliminazione della disposizione speciale 653 e l’introduzione della nuova 406.

Nella PARTE 2:

Classe 1 – Materie e oggetti esplosivi

Viene definito cosa si intende per effetto esplosivo o pirotecnico, ovvero un effetto prodotto da reazioni chimiche esotermiche automantenute, tra cui un effetto d’urto, d’esplosione, di frammentazione o di proiezione, o un effetto calorifico, luminoso, acustico, gassoso o fumogeno.

Aggiunta la nuova rubrica UN 0514, DISPOSITIVI DI ESTINZIONE PER DISPERSIONE (codice di classificazione 1.4S).
Oggetti contenenti una materia pirotecnica che, se attivate, hanno la funzione di disperdere un prodotto (o un aerosol) estinguente e non contengono altre merci pericolose.

Classe 3 – Liquidi infiammabili

Anche qui è stata inserita una nuova rubrica: UN 3555, TRIFLUOROMETILAZOLO, SALE DI SODIO IN ACETONE, con almeno il 68 % (massa) di acetone.

Per la rubrica UN 3269 KIT DI RESINA POLIESTERE, componente di base liquido viene modificato il codice di classificazione da F3 (Oggetti) a F1 (Liquidi infiammabili aventi un punto d’infiammabilità inferiore o uguale a 60°C).

Classe 4.1 – Solidi infiammabili, materie autoreattive, materie che polimerizzano ed esplosivi solidi desensibilizzati

E’ stato modificato il codice di classificazione dei solidi infiammabili: F Solidi infiammabili, senza pericolo sussidiario, e oggetti contenenti tali materie.

Nelle “definizioni e proprietà dei solidi infiammabili” viene introdotto e specificato cosa di intende per polveri metalliche (polveri di metalli o leghe metalliche).

Classe 4.2 – Materie soggette ad accensione spontanea

Per le materie soggette ad accensione spontanea che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili, e oggetti contenenti tali materie vengono aggiunti i codici di classificazione SW1 (Materie) e SW2 (Oggetti). Per quest’ultima, in particolare, seppure l’ADR 2025 la introduce come codice di classificazione, specifica poi nella lista delle rubriche collettive che non esiste alcuna rubrica collettiva con il codice SW2 e che bisogna far riferimento alla tabella d’ordine di preponderanza:

Classe 5.2 – Perossidi organici

La lista al paragrafo 2.2.52.4 viene arricchita di tre nuove righe relative a perossidi già presenti, ma con diverse concentrazioni, unitamente a due nuove osservazioni (33 e 34).

33) Ossigeno attivo ≤ 10%
34) Con la somma del diluente del tipo A e dell’acqua ≥ 55 % e, inoltre, del metiletilchetone

Classe 9 – Materie e oggetti pericolosi diversi

Al paragrafo 2.2.9.1.7 viene aggiunto il nuovo sottoparagrafo 2.2.9.1.7.2 relativo alle batterie al sodio ionico (numeri ONU 3551 e 3552).

L’edizione 2025 presenta numerose modifiche anche alla Tabella A del cap. 3.2 (PARTE 3), per quanto riguarda le disposizioni speciali applicabili e relative al trasporto in regime di quantità esenti e quantità limitate; modifiche ed eliminazione di gruppi di imballaggio; modifiche delle etichette di pericolo e dei codici di classificazione; modifiche dei codici cisterna e delle disposizioni speciali associate, ecc.

es. ONU 3423 IDROSSIDO DI TETRAMETILAMMONIO, SOLIDO

Sostituita la classe «8» con la «6.1»;
Modificato il codice di classificazione da «C8» a «TC2»;
Modificato il gruppo di imballaggio da «II» a «I»;
Modificate le etichette di pericolo: «6.1 + 8» al posto di «8»
; …

Nella PARTE 4, l’edizione 2025 definisce le regole per l’utilizzo di imballaggi combinati e per l’imballaggio in comune dei rifiuti con l’introduzione del nuovo paragrafo 4.1.1.5.3 e deroghe all’utilizzo di liquidi
standard e durata di utilizzo degli imballaggi in polietilene per i rifiuti classificati secondo 2.1.3.5.5.
(paragrafo 4.1.1.21.7).

Rimanendo in tema rifiuti, nella PARTE 5 sono state introdotte nuove disposizioni per la documentazione di rifiuti contaminati da amianto libero (ONU 2212 e 2590) che deve contenere la dicitura “Trasporto secondo la disposizione speciale 678” quando si applica la disposizione speciale 678 del capitolo 3.3.

Altre modifiche che troviamo in quest’ultima edizione hanno interessato anche:

  • disposizioni speciali del capitolo 3.3;
  • istruzioni di imballaggio del capitolo 4;
  • il paragrafo 5.2.1.9 (marchio per le batterie) fa riferimento anche alle pile o batterie al sodio ionico;
  • le disposizioni per il trasporto alla rinfusa della parte 7;
  • nella parte 8 viene evidenziato che i documenti devono essere di facile accesso, a borda della cabina di guida.

Dott.ssa Chim. Claudia Imperato – DGSA

Autore

Lisam Italy